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Difesa personale e Art. 52 del codice penale italiano

«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.»

Difesa personale e Art. 52 del codice penale italiano

 

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